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Tutti i professionisti iscritti ad un Albo o Ordine professionale che esercitano la libera professione sono obbligati a stipulare una polizza RC Professionale ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012. L'obbligo è in vigore dal 15 agosto 2013. I professionisti dipendenti sono generalmente coperti dal datore di lavoro, ma una polizza per colpa grave è fortemente consigliata.
La RC Professionale copre i danni patrimoniali causati ai clienti per errori, omissioni o negligenze nell'esercizio dell'attività professionale, inclusa la custodia di documenti e valori. Molte polizze includono anche retroattività (copertura per errori commessi prima della stipula) e postuma (copertura dopo la cessazione dell'attività).
La mancata stipula della RC Professionale costituisce illecito disciplinare (art. 5, comma 2, DPR 137/2012). L'Ordine professionale può comminare sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione dall'esercizio della professione, fino alla radiazione dall'albo. Inoltre, in caso di danno a un cliente, il professionista risponde con il proprio patrimonio personale.
Il professionista è tenuto a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico: gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di questo obbligo informativo costituisce anch'essa illecito disciplinare.
Verifica se sei obbligato a stipulare la polizza catastrofale per la tua attività imprenditoriale.
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